Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari ausili agli alunni con DSA;

          b) prevenire ritardi nell'apprendimento e l'abbandono scolastico;

          c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

          d) realizzare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) introdurre modalità di verifica e di valutazione che incoraggino gli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e formare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.